D.M. 11/08/2021 “Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”.
Il decreto su citato stabilisce che, a decorrere dal 1 Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2022, a tutte le farmacie sarà corrisposta una quota aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, ovvero:
- una quota Fissa di Eur 0,08 da applicare a tutte le confezioni di farmaci rimborsati dal Ssn
- una quota Premiale di Eur 0,12 da applicare ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto con prezzo pari a quello di riferimento
- una quota Tipologica in base al tipo farmacia:
- alle farmacie non sussidiate che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della Legge 662/1996, è dovuta un’ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,12 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn;
- alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario dell’1,5%, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge 662/1996 è dovuta un’ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,14 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn;
- alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a Eur 150.000,00, che sono esentate dallo sconto Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, sesto periodo, della Legge 662/1996, è dovuta un’ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
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