Chiarimenti della Regione con circolare n. 0431998 del 28 Agosto 2017.
La Regione Lazio, nelle more della definizione dei nuovi codici di esenzione di cui al D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 relativo all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di una corretta tariffazione delle ricette farmaceutiche (dematerializzate e non) riportanti il codice di esenzione C02 ha chiarito e precisato che:
- il codice di esenzione C02 non seguito da alcuna numerazione è riferito alla categoria “invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M. 01.02.1991)” e dunque non si applica alcuna compartecipazione, ma l’eventuale differenza di prezzo con il generico;
- il codice di esenzione C02 seguito da ulteriore numerazione (nella fattispecie 4-5-7) si intende riferito ad esenzione per patologia 0C02 di cui al gruppo “affezioni del sistema circolatorio”. Si applica pertanto la compartecipazione prevista dalle esenzioni per patologia (2,00 € a confezione se p.p. > 5,00 €; 1,00 € a confezione se p.p. < o = 5,00 €) o in alternativa la differenza di prezzo con il generico.
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