Emergenza Covid-19. Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale

La Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 Aprile 2020 pubblica l’Ordinanza n. 9 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

È consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle Farmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore e descritte all’art. 2 dell’Ordinanza.

La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

Le informazioni previste dal decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna Farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.

Inoltre, ciascuna Farmacia, deve conservare le informazioni riferite alla confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Article Attachments

Questo articolo è stato utile?

Articoli correlati

Lascia un commento: