L’art. 18-bis del decreto-legge 16 Ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 Dicembre 2017, n. 172, ai fini dell’applicazione degli sconti SSN, ha elevato, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, i limiti di fatturato introdotti dalla legge 172/2017 in materia di sconti SSN.
I nuovi limiti di fatturato introdotti dalla legge 172/2017 vanno applicati a partire dalla DCR di Gennaio 2018 e sono stati incrementati come segue:
- da 387.342,67 euro a 450.000 euro (fatturato annuo netto IVA) per le Farmacie rurali sussidiate
- da 258.228,45 euro a 300.000 euro (fatturato annuo netto IVA) per le altre Farmacie
La norma in pratica incrementa i limiti di fatturato entro i quali sono ricomprese le Farmacie rurali sussidiate e le altre Farmacie che applicano percentuali di sconto ridotte in favore del SSN sull’acquisto di farmaci di fascia A e B.
In particolare nella compilazione della DCR di Gennaio 2018:
- la scontistica applicabile va determinata rapportando il fatturato SSN 2017 ai nuovi limiti; nello
specifico, va verificato se a consuntivo 2017 si sia registrato un fatturato inferiore a € 450.000 (per le Farmacie rurali sussidiate) o a € 300.000 (per Farmacie non sussidiate); - i nuovi limiti riguardano sia gli sconti ex legge 662/96 che l’ulteriore sconto (2,25) ex legge
122/2010.
Si allega parte del Dossier delle Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Parte II – Profili finanziari, D.L. 148/2017 – A.C. 4741, Dossier – XVII Legislatura – Novembre 2017) nel quale si precisa che il maggiore fabbisogno decorre dal 2018 ed è riferito agli sconti previsti dalle leggi 662/96 e 122/2010.
Aggiornamento del 22 Gennaio 2018.
L’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito, con proprio parere già inviato alle Regioni, le modalità di computo del “fatturato SSN”, ai fini dell’applicazione degli sconti agevolati al SSN a favore delle Farmacie rurali sussidiate e alle piccole Farmacie.
In particolare, secondo il Ministero il “fatturato SSN” comprende i farmaci ceduti in regime di SSN al netto di: IVA, sconti, ticket, assistenza integrativa e DPC.
Il Ministero ha altresì precisato che i nuovi limiti di fatturato SSN valgono sia per lo sconto ex lege 662/96, sia per l’ulteriore sconto del 2,25 ex lege 122/2010.
Esprimendosi a riguardo, il Ministero, sulla base della copiosa giurisprudenza intervenuta in materia, ha precisato che nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale devono essere compresi i farmaci ceduti in regime di SSN:
- al netto dell’IVA
- al netto della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (c.d. ticket, sia la quota fissa che la differenza di prezzo)
- al netto dello sconto
- al netto della “distribuzione per conto”
- al netto dell’assistenza integrativa
Per quanto concerne specificamente l’assistenza integrativa a carico del SSN, secondo il Ministero, “non può essere sottaciuto che, alla luce del d.M. 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla “erogazione dei farmaci in convenzione al netto dell’IVA”, il che sembra deporre nel senso che, ai fini della determinazione del fatturato, non debba tenersi conto neanche delle prestazioni di assistenza integrativa”.
Nell’occasione, inoltre, il Ministero ha anche confermato, in merito all’applicazione dei nuovi limiti di fatturato, così come elevati dalla legge 172/2017, sia agli sconti ex lege 662/96 che all’ulteriore sconto (2,25) ex lege 122/2010.
In particolare, il comma 6 art.11 del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010 prevedeva per le Farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime SSN non superiore a 387.342,67 euro e per le piccole farmacie con un fatturato in regime di SSN non superiore a 258.228,45 euro l’esenzione dell’ulteriore sconto dell’1,82%, poi modificato in 2,25% dall’art.15 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012.
Il Ministero della salute ha affermato che i nuovi limiti di fatturato si applicano anche all’esenzione sopra ricordata e che pertanto dal 1 gennaio 2018 le farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN non superiore a 450.00 euro e le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 300.000 euro, oltre ad applicare la scontistica agevolata ex lege 662/96 sono esentate dall’ulteriore sconto del 2,25%.
Il Ministero ricorda che tale approccio viene confermato dal Dossier del Servizio Bilancio del Senato relativo al DL 148/2017 nel quale, richiamando la relazione tecnica all’emendamento, viene precisato che il maggiore fabbisogno decorre dal 2018 ed è riferito sia agli sconti previsti dalle leggi 662/96 che a quelli previsti dalla legge 122/2010 e nel quale viene precisato con una specifica tabella che le Farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime SSN inferiore a 450.000 euro e le Farmacie con fatturato inferiore a 300.000 euro non dovranno applicare lo sconto del 2,25 previsto dalla normativa sopra richiamata.
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