730 Online – Guida per le Parafarmacie

Specifiche tecniche e modalità operative di trasmissione dati delle spese sanitarie (farmaci anche omeopatici) e veterinarie al SistemaTS.
Le specifiche tecniche dei servizi sono disponibili sul sito del SistemaTS www.sistemats.it.

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2016/20160225/16A06892.htm

 

La G.U. n. 225 del 26 Settembre 2016 pubblica il Decreto MEF 16 Settembre 2016 “Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate”. (Spese sostenute dai cittadini dall’1 Gennaio 2016, da rendere difatti disponibili all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata).

L’Allegato A “Disciplinare tecnico” al Decreto citato descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati al SistemaTS da parte dei soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 e dell’articolo 2 del decreto del 1 Settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 Settembre 2016, che ne stabiliscono anche le modalità tecniche di utilizzo.
I suddetti soggetti trasmettono in via telematica al SistemaTS i dati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Per ogni soggetto di cui sopra, il Disciplinare Tecnico definisce le codifiche delle tipologie di spesa.

 

La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell’allegato A del decreto 31 Luglio 2015, ovvero entro il 31 Gennaio 2017.

Le modalità per l’opposizione da parte dell’assistito alla trasmissione dei dati di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto sono le medesime di cui all’art. 3 del decreto 31 Luglio 2015.

Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 3 del decreto 31 Luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 Settembre 2016.

 

Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati si è esposti alla sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01 Aprile 2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

 

 

L’abilitazione all’invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti che a loro volta devono richiedere, entro il 31 Ottobre (al fine di consentire la trasmissione dei dati di spesa entro il termine previsto), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del SistemaTS, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria per l’invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al SistemaTS. Il soggetto (titolare della partita IVA dell’esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all’albo) si collega sull’area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria ed inserisce i suoi dati identificativi e personali.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l’accesso ai servizi del sistema e un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.
Il SistemaTS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS (tessera sanitaria su supporto Carta
nazionale dei servizi), di cui al comma 15 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa. L’abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell’attestazione e può essere revocata dal SistemaTS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal suddetto decreto.

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