Scontrino elettronico fiscale parlante

Lo Scontrino parlante è il documento emesso dalla Farmacia che riporta i dati della Tessera Sanitaria come il Codice fiscale dell’assistito. Questo tipo di scontrino è stato introdotto nel 2007 con la Legge di Stabilità come strumento di controllo e verifica sulle detrazioni riportate nella dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sanitarie sostenute.

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/ea33a237-e840-4cdc-8a62-3a763831cf83/DM+31+luglio+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea33a237-e840-4cdc-8a62-3a763831cf83

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/sistematsinforma/730%20-%20Spese%20sanitarie

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/11/15A06173/sg

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.

L’invio telematico, di  cui  all’art. 2 comma 1 del Decreto del 31 Luglio 2015, è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale, ai sensi dell’art. 7 del Codice. In tal caso, come esplicitato nell’art. 3 (Opposizione da parte dell’assistito alla trasmissione dei dati), è escluso anche l’invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’assistito può manifestare l’opposizione di cui al comma 1 in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il Codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

 

Nell’ambito della precompilazione dei dati della dichiarazione dei redditi (Modello 730 precompilato), si prevede che alcune delle spese sanitarie detraibili siano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di monitoraggio della spesa sanitaria.

Dal 2016, tra le voci del quadro E – “Oneri deducibili” del Modello 730, saranno riportati i dati raccolti dal sistema. Ciò comporta che, oltre ai dati di spesa relativi alla quota fissa per ricetta e alla compartecipazione al SSN, il Sistema TS acquisisca le spese sanitarie sostenute dai cittadini deducibili ai fini Irpef, attestate dagli scontrini e/o fatture della Farmacia, dalle fatture delle visite specialistiche, nonché da tutte le ricevute fiscali emesse dai professionisti sanitari.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 30/E del 2008, che fatture e scontrini fiscali “parlanti” possono essere intestati indifferentemente alla persona che usufruisce dei beni o servizi erogati ovvero alla persona che ha fiscalmente a carico l’utilizzatore finale.

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni Farmacia, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, dovranno essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie (il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l’intero anno; la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di Gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi):

  • Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)
  • Acquisto o affitto di protesi sanitarie
  • Acquisto di medicinali
  • Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)
  • Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc)
  • Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

La comunicazione, da parte delle strutture sanitarie, deve avvenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2016.

 

 

Sullo scontrino fiscale d’ora in avanti dovrà essere inserita una riga aggiuntiva che riporti l’esatta identificazione della vendita effettuata, utile e riscontrabile in caso di controllo fiscale da parte degli organi competenti. Non sarà invece data evidenza dei codici che contraddistinguono le tipologie di spesa indicati nel Disciplinare tecnico, allegato A al decreto del MEF del 31 Luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 185 dell’11 Agosto 2015, ad eccezione ovviamente del numero progressivo del documento emesso generato dal software in uso dalla Farmacia che, come concordato da codesti enti, sarà stampato sullo scontrino fiscale emesso.

 

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, nel caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi alle predette spese, il nuovo comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 Novembre 2014, n. 175 (aggiunto dall’articolo 23 del decreto legislativo 24 Settembre 2015, n. 158), prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da indicare nelle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, senza possibilità di avvalersi delle mitigazioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997), con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la predetta sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Tale regime sanzionatorio si applicherà a decorrere da Gennaio 2016.

 

ATTENZIONE. Un Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 Gennaio scorso annuncia che c’è tempo fino al 9 Febbraio 2016 anziché fino al 31 Gennaio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha decretato in data 26 Gennaio 2016 quanto già anticipato dal Comunicato dell’Agenzia delle Entrate relativamente agli adempimenti del 730 precompilato e le spese mediche.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi precompilata. Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al SistemaTS.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=NpEl1xp0U-8MARE-Xo1HBg__.ntc-as4-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&atto.codiceRedazionale=16A06669&elenco30giorni=false

 

La Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 Settembre 2016 pubblica il Decreto 1 Settembre 2016 “Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

Oltre agli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita), sono tenuti a trasmettere le informazioni delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti a partire dal 1 Gennaio 2016 anche gli iscritti agli albi professionali degli Psicologi, degli Infermieri, delle Ostetriche, dei Tecnici sanitari di radiologia medica, e gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di Ottico; gli iscritti agli albi professionali dei Veterinari, limitatamente alle spese detraibili ai sensi del TUIR, ossia quelle “per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva”.

Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica saranno stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; le modalità tecniche di utilizzo dei dati saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; il Ministero della Salute trasmetterà al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci da banco e dei soggetti che svolgono l’attività di Ottico, mentre gli ordini e i collegi professionali invieranno gli elenchi degli iscritti agli albi di Psicologi, Infermieri, Ostetriche/i, Tecnici di radiologia medica e Veterinari.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2014, modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, già prevede l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a partire dal 1 Gennaio 2016, da parte di: Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici universitari, Farmacie pubbliche e private, Presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e iscritti all’albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, nonché delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

 

 

N.B. Per conoscere le procedure di emissione, trasmissione ed il riepilogo di quanto già trasmesso leggi qui e qui.

Per fugare ulteriori dubbi leggi le relative FAQ.

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3 Comments

  1. 100110501_003

    Salve,
    è possibile impostare in automatico l’invio degli scontrini al raggiungimento di un certo numero?

    Grazie

    1. daniele@svemu.it

      Salve,
      si sono previsti ulteriori sviluppi per automatizzare la gestione degli invii, ma saranno rilasciati nelle prossime settimane.

      Inizialmente la priorità è stata quella di adeguare il gestionale alla normativa, d’ora in poi si lavorerà sull’automatizzazione.

    2. daniele@svemu.it

      Salve,
      come anticipato, nel contesto Scontrini Elettronici è presente un box che ti consente la scelta del tipo di invio: online, cioè a ogni scontrino, oppure al raggiungimento di XX scontrini.

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