Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema TS. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 Maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 23 Maggio scorso, ha fornito importanti precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle spese sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, al Sistema TS e che le Farmacie hanno l’obbligo di inviare affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate.

La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata:

  1. entro il 8 Febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  2. entro il 30 Settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre
    dell’anno 2021;
  3. entro il 8 Febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre
    dell’anno 2021;
  4. entro il 30 Settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre
    dell’anno 2022;
  5. entro il 31 Gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre
    dell’anno 2022;
  6. entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2023.

In merito al trattamento sanzionatorio, l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che «In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

A commento dell’articolo 3 è stato chiarito che, «al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Inoltre, è stato precisato che, «non si è ritenuto di potere accogliere l’osservazione del parere della VI Commissione del Senato di dimezzare l’importo della predetta sanzione (da 100 a 50 euro), in quanto ciò avrebbe comportato l’indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione».

Tanto premesso l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

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