Parte della determinazione:
- limitatamente al periodo emergenziale e per i soggetti già in trattamento, la proroga per una durata massima di ulteriori 30 giorni della validità delle ricette di medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), precisando che, per i pazienti già in trattamento, in caso di ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza;
- di dare atto, come in premessa meglio dettagliato, sempre ai sensi del citato art. 8, che per le nuove prescrizioni da parte del centro e dello specialista dei medicinali sopra menzionati, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la validità della ricetta è estesa ad un massimo di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di non oltre 60 giorni;
- di dare atto, come in premessa meglio specificato, che la proroga automatica della ricetta non si applica nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 dell’art. 8 del DL n. 34/2020 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione.
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