Ricetta elettronica

La ricetta elettronica è l’evoluzione dell’Art.50 che porterà alla dematerializzazione della ricetta rossa in quanto il Medico prescrittore la redige direttamente in rete SAC (Sistema di accoglienza centrale realizzato da SOGEI – Società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera sulla base del modello organizzativo dell’in house providing).

La dematerializzazione non modifica le norme regionali e nazionali in vigore relative alla compilazione della ricetta in fase prescrittiva e alla distribuzione dei farmaci nella fase di erogazione e alla relativa contabilizzazione.

Nella fase di avvio del progetto e fino a nuovo accordo, saranno escluse dalla dematerializzazione le ricette contenenti la prescrizione di alcune tipologie di farmaci quali:

  • medicinali appartenenti alla Tabella dei medicinali (sez. A, B, C, del D.P.R. 309/1990);
  • medicinali inclusi nel PHT sia dispensati in DPC che in doppia via;
  • medicinali sottoposti a piani terapeutici;
  • medicinali assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano
    terapeutico;
  • medicinali di classe C a favore d’invalidi di guerra e vittime del terrorismo;
  • ossigeno terapeutico;
  • integrative regionali (diabetica, medicazioni, celiachia).

Nei casi di prescrizione di farmaci oggetto di esclusione (in caso di visita domiciliare, in caso d’impossibilità di accesso al sistema per l’erogazione della ricetta dematerializzata o per altre esigenze del Medico) le ricette pervenute in Farmacia su modello rosso S.S.N. dovranno continuare ad essere erogate, verificate, raccolte, consegnate e tariffate dalle Farmacie secondo le norme attualmente previste per queste tipologie di ricette.

 

Secondo quanto previsto dal D.M. 2 Novembre 2011 “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)” le informazioni contenute nelle prescrizioni, finora redatte sulla ricetta del S.S.N. (modello rosso), sono sostituite da quelle registrate in modalità informatica che quindi assumono valore legale/giuridico.

Oltre a ciò il D.M. succitato obbliga il Medico, all’atto della prescrizione e per ogni singola ricetta elettronica, alla stampa del cosiddetto “promemoria cartaceo” su carta semplice bianca nel formato A5 che garantisce, appunto, l’erogazione delle prestazioni anche nelle situazioni d’indisponibilità dei sistemi informatici.

Il promemoria cartaceo rilasciato dal Medico all’assistito come unico supporto all’erogazione, consentirà al Farmacista:

  • di accedere alla ricetta elettronica registrata su SOGEI attraverso la lettura del Codice NRE (Numero di Ricetta Elettronica – numero con il quale viene identificata in maniera univoca la ricetta elettronica. Ha una struttura simile ai due codici a barre presenti sulla ricetta rossa del S.S.N.) e del codice fiscale del paziente;
  • di trasmettere al SAC le informazioni elettroniche della ricetta che saranno preventivamente visualizzate nel computer del Farmacista effettuando di fatto la presa in carico della ricetta de‐materializzata;
  • di apporre sul promemoria, nello spazio disponibile in basso, le fustelle delle confezioni di medicinali da erogare in modo da poterle poi consegnare all’ASL a fine mese;
  • di erogare il/i farmaco/i prescritto/i facendo riferimento al dato telematico (farmaco, esenzione, nota ecc.);
  • di acquisire il codice AIC e la targa di ogni confezione da trasmettere al SAC effettuando contestualmente la chiusura dell’erogazione;
  • di garantire la fruizione della prestazione farmaceutica anche nel caso d’impossibilità di collegamento ad Internet.

N.B. I promemoria che non consentono la completa acquisizione del Numero di ricetta elettronica (NRE) non devono essere considerati validi. I promemoria devono essere numerati (numero progressivo).

R.E. Promemoria

 

La ricetta dematerializzata, come la ricetta del S.S.N., ha validità fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di prescrizione e pertanto non sarà possibile erogare i farmaci di quella ricetta tramite i servizi telematici dopo la data di scadenza. Eventuali variazioni o annullamenti dell’erogazione da parte del Farmacista potranno essere effettuati solo entro la validità della stessa. Quanto detto vale anche per le ricette erogate parzialmente per le quali, dopo il trentesimo giorno, non sarà più possibile perfezionare e completare l’erogazione, bensì solo procedere alla chiusura della ricetta per contabilizzare i farmaci già erogati.
Il Farmacista ha facoltà, se ne sussistono i motivi, di modificare i dati di erogazione oppure di annullare del tutto l’erogazione ed in tal caso la ricetta sarà nuovamente disponibile per essere presa in carico e/o erogata “ex novo” dalla stessa o da un’altra Farmacia.

Nel caso d’indisponibilità tecnica ad accedere ai servizi necessari per il trattamento dei dati (presa in carico ed erogazione) della ricetta elettronica dematerializzata o comunque d’impossibilità di operare on line per motivi tecnici, la Farmacia segnala l’anomalia al Sistema TS tramite le specifiche funzionalità.

Cattura

La segnalazione effettuata è valida anche per le successive erogazioni di farmaci e fino al ripristino dell’accesso. In tal caso, il Farmacista può consegnare il/i farmaco/i sulla base dei dati contenuti nel promemoria cartaceo sul quale annoterà data e orario di erogazione; al termine dell’anomalia ed al ripristino delle funzionalità informatiche, il Farmacista dovrà trasmettere e registrare nel Sistema TS i dati delle ricette erogate seguendo le procedure per “l’invio in differita delle ricette dematerializzate”. Tale operazione è facilitata dall’apposita funzione implementata nel gestionale.

N.B. Le informazioni contenute nella ricetta dematerializzata sono controllate dal sistema SAC, dunque, la Farmacia che eroga i farmaci in conformità a quanto riportato sulla ricetta dematerializzata e sul relativo promemoria non ha responsabilità di quanto erogato.

 

 

Video esplicativo:

 

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