È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2020 il decreto del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2019 in materia di “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il provvedimento ha interessato tre distinti inserimenti.
- Il primo relativo ad una serie di sostanze psicoattive, nella tabella I e nella tabella IV elencate nell’art. 1 del Dm stesso, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla loro diffusione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa; non risultano medicinali in commercio.
- Il secondo, nella sezione A, della sostanza Tiletamina, nella sua denominazione comune e nelle denominazioni chimica e altra denominazione, rispettivamente 2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone (denominazione chimica) e 2-ethylamino-2-(2-thienyl) cyclohexanone (altra denominazione).
- Un terzo ed ultimo provvedimento riguarda invece l’inserimento nella tabella I delle sostanze le molecole 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil. Più nel dettaglio, 4F-furanilfentanil, nella denominazione comune, mentre N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carbossamide, nella denominazione chimica e 4F-FuF, con altra denominazione. A questa si aggiunge isobutirfentanil, denominazione comune, e N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutirammide, denominazione chimica, e iBF, altra denominazione.
La circolare ricorda che le tabelle del DPR 309/90 (TU stupefacenti) sono cinque:
- le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza;
- la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A, B, C, D, E), nella quale sono indicate le sostanze che hanno attività farmacologica, usate nelle terapie.
Si ricorda, inoltre, che l’Allegato III-bis del DPR 309/90 contiene i medicinali utilizzati nelle terapie del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle da doppio asterisco.
I decreti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero Mercoledì 29 Gennaio 2020.
Il Ministero della Salute ha fornito le modalità operative del decreto che ha inserito nella tabella I e nella tabella dei medicinali, sezione A, la sostanza Tiletamina che è presente, in associazione con Zolazepam, nel medicinale veterinario Zoletil (confezioni: 10/10 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580013; 50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580025).
In particolare, il Ministero, ricordando che il decreto entra in vigore il 29 Gennaio 2020, evidenzia che è in corso l’aggiornamento delle etichette da parte del titolare dell’AIC.
Nel frattempo, sono comunque obbligatori, a decorrere da questa data, gli adempimenti in materia di vendita al dettaglio, detenzione, resi, smaltimento e tenuta dei registri, previsti per i medicinali stupefacenti inclusi nella tabella dei medicinali sezione A.
I Medici veterinari, precisa il ministero, si approvvigionano per scorta del medicinale con le modalità di cui all’art. 42 del DPR 309/90 (richiesta in triplice copia) o prescrivono secondo le modalità di cui all’art. 43 del medesimo DPR (ricetta ministeriale a ricalco – RMR).
Non è consentito l’utilizzo della ricetta veterinaria elettronica. Per i medicinali presenti nelle Farmacie, le confezioni del medicinale veterinario dovranno essere caricate nel registro di entrata e uscita, citando, come giustificativo di entrata, il DM 23 Dicembre 2019 e allegando il documento di acquisto.
Per quanto riguarda Parafarmacie e Corner, il Ministero, ricordando che a tali esercizi non è consentito detenere e vendere medicinali stupefacenti, precisa che a decorrere da oggi, i suddetti esercizi commerciali non potranno detenere né vendere il medicinale veterinario Zoletil.
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