La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1 Gennaio 2020, una nuova norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% ai sensi dell’art. 15 del TUIR.
L’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il “Pagamento con mezzi diversi dal contante” e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:
- carte di debito o bancomat;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.
Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o dell’evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.
È stata introdotta una norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali obbligatoria (pagamento in contanti vietato), con conseguente obbligo dei contribuenti di effettuare i pagamenti delle principali detrazioni fiscali esclusivamente tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni, bonifici o strumenti tracciabili.
Il comma 679 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020, ha introdotto una rivoluzione nel mondo delle detrazioni fiscali del 19%, obbligando i contribuenti ad effettuare pagamenti tracciabili per poter fruire della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell’anno d’imposta.
Il successivo comma 680 contiene solo alcune spese detraibili con pagamento in contanti, che sono solo le “spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. Ciò vuol dire che solo per alcune spese sanitarie detraibili sono consentiti i pagamenti in contanti.
Il comma 679 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241”.
Il comma 680 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. Solo alcune spese sanitarie possono continuare ad essere pagate in contanti, come ad esempio i medicinali della farmacia, i dispositivi medici ma non le spese mediche.
La detrazione del 19% per spese veterinarie, prevista dalla lettera cbis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR è stata riformulata dal 1 Gennaio 2020, con l’estensione a 500 euro annui del limite di detrazione. Anche le spese veterinarie sono detraibili solo con pagamento tracciabile.
N.B. È ipotizzabile un collegamento diretto tra il pagamento tracciabile, lo scontrino, l’eventuale fattura elettronica trasmessa ed il Fisco che possa dispensare il contribuente dalla tenuta del documento che attesti il pagamento tracciabile, ma probabilmente è consigliabile comunque conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile, in quanto spesso nelle dichiarazioni precompilate mancano alcune spese sanitarie.
Specifiche normative.
Con le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 le detrazioni fiscali 2020 spese mediche devono essere:
- pagate in contanti: farmaci, dispositivi, visite ed esami in Ospedale o in clinica convenzionata in intramoenia accreditata al SSN;
- pagate con carta o bancomat: visite specialistiche in regime privato, analisi presso centri privati, elettrocardiogrammi, ecografie, ecocardiografia ecc. se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Tra le spese che i contribuenti possono portare a detrazione ci sono le spese sanitarie nelle quali rientrano i dispositivi medici; essi sono detraibili sia che siano effettuate a nome del contribuente o per conto del familiare a carico (purché sullo scontrino fiscale o nella fattura risultino descrizione del dispositivo medico acquistato e il soggetto che ha sostenuto la spesa), e potranno continuare ad essere pagati in contanti ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19%, oltre la franchigia di 129,11 euro.
Esempi:
- lenti a contatto e soluzioni per la detersione e mantenimento;
- occhiali per la presbiopia e miopia;
- apparecchi acustici;
- siringhe, cerotti, bende, termometri, garze e medicazioni avanzate;
- aerosol e strumenti per la misurazione della pressione e glicemia;
- pannoloni per l’incontinenza;
- materassi ortopedici e antidecubito;
- prodotti ortopedici;
- prodotti per dentiere;
- ausili per disabili;
- dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 (Contenitori campioni (urine, feci);
- test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia.
I dispositivi medici per essere detraibili, devono rientrare nelle 3 categorie individuate dalle direttive comunitarie e dalle norme legislative italiane:
- dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE; decreto legislativo 14 Dicembre 1992, n. 507);
- dispositivi medici (in genere), (direttiva 93/42/CEE; decreto legislativo 24 Febbraio 1997, n. 46);
- dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/CEE; decreto legislativo 8 Settembre 2000, n. 332).
Per semplificazione, il Ministero della Salute ha provveduto a pubblicare sul suo sito istituzionale un elenco dettagliato ed aggiornato dei dispositivi medici detraibili.
I contribuenti per poter fruire della detrazione devono conservare oltre al documento di spesa anche la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo medico, ossia, la dichiarazione o certificazione di conformità, stampata sulla confezione.
- “Il venditore assume su di sé l’onere di integrare sullo scontrino fiscale/fattura la dicitura prodotto con marcatura CE, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla circolare n. 20/E del 2011.
Il tal modo il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato”.
Tra le spese detraibili nel 730 precompilato e Unico precompilato rientrano anche i farmaci da banco, SOP, OTC, prodotti omeopatici nonché i prodotti fitoterapici, i galenici (galenici officinali, galenici-magistrali) e le formule officinali (preparate seguendo le indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri UE), ma solo se preparati dal Farmacista dietro prescrizione medica e con scontrino elettronico parlante che indica che il prodotto acquistato è un farmaco o una medicina.
Al contrario i prodotti a base di erbe, non approvati dall’AIFA, non sono definiti come medicinali e quindi non rientrano tra i farmaci da banco detraibili.
La versione del gestionale compatibile con tale adempimento è la 3.0.3.22
Per ottemperare con quanto previsto dalla normativa vigente la schermata di chiusura vendita nel gestionale è stata opportunamente rivista e modificata, infatti, indipendentemente dal contenuto della stessa essa consente di:
- scontare e/o arrotondare la vendita (si può arrotondare anche il farmaco);
- definire l’aspetto relativo all’incasso;
- rispondere alla normativa sull’invio dei corrispettivi che impone di specificare il tipo di incasso per i farmaci veterinari o altri prodotti specifici ai fini della detraibilità (necessità di specificare se incasso a o ai fini di quadratura dati inviati al Ministero).
Cassa automatica:


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