Refill sigarette elettroniche

Con Decreto Direttoriale Prot. 47885/RU del 16 Marzo 2018, pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 23 Marzo scorso, l’Agenzia stabilisce le “Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento da parte degli Esercizi di vicinato, le Farmacie e le Parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni”.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”; sono escluse da tale obbligo le Farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio.

 

Per le Farmacie che già effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione, non è necessario sospendere l’attività di commercializzazione prima dell’inoltro della domanda di autorizzazione all’Ufficio dei monopoli competente per territorio in quanto per tali Farmacie vige il periodo stabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 22 Aprile p.v.) per poter inoltrare la medesima istanza di autorizzazione.

L’autorizzazione ha validità biennale e l’eventuale istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della medesima. Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati – distintamente per Esercizi di vicinato, Parafarmacie e Farmacie.

 

È fatto divieto alle farmacie di preparare o confezionare prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Per chi contravviene a tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.

Ai sensi dell’art. 4, le Farmacie autorizzate alla commercializzazione delle e-cigarettes sono obbligate a fornirsi di “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, esclusivamente presso i soggetti autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia.

I documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, devono essere conservati dalle Farmacie per un periodo di 10 anni decorrente dall’anno contabile di emissione.

Le Farmacie s’impegnano, così come espressamente stabilito dalla domanda di rilascio dell’autorizzazione, a osservare il divieto di vendita di tali prodotti ai minori attraverso la verifica della maggiore età dell’acquirente richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.

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