[FarmaDati] Preparazioni a scopo dimagrante

La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2017 pubblica il Decreto 31 Marzo 2017 “Modifiche al decreto 22 Dicembre 2016, recante: «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo Sertralina ed altri», e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante”.

È mantenuto il divieto ai Medici di prescrivere, e ai Farmacisti di eseguire, preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali sia singolarmente sia in associazione:

  • sertralina;
  • buspirone;
  • acido ursodesossicolico;
  • pancreatina;
  • acido deidrocolico;
  • d-fenilalanina;
  • deanolo-p-acetamido benzoato;
  • fenilefrina;
  • spironolattone;
  • l-tiroxina;
  • triiodotironina;
  • zonisamide;
  • naltrexone;
  • oxedrina;
  • fluvoxamina;
  • idrossizina.

 

In Banca Dati, le sostanze elencate sono individuate con l’elemento VG = DIVIETO DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE.

 

Per le sostanze che possono essere impiegate per le preparazioni magistrali a scopo dimagrante:

  1. il Medico deve ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico, specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso nonché trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato;
  2. il Farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette di cui alla lettera b), in originale o in copia, alla ASL o all’azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per le opportune verifiche.

 

Conseguentemente è inserito un nuovo elemento nella Tabella “Particolare” (tipo tabella n. 29 dell’archivio filtabel):

  • Codice: VS
  • Descrizione breve: PREP.DIMAGR.INVIARE RICET. ASL
  • Descrizione estesa: PER PREPARAZIONE MAGISTRALE A SCOPO DIMAGRANTE: OBBLIGO, PER IL FARMACISTA, DI INVIARE RICETTA ALLA ASL (ART.5 L.94/98)

 

 

Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze medicinali Efedrina e Pseudoefedrina.

Con Decreto 27 Luglio 2017 “Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze medicinali efedrina e pseudoefedrina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto 2017, il Ministero della Salute, visto il parere del ISS del 10 Luglio 2017, dispone il divieto ai Medici di prescrivere e ai Farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali:

  • efedrina;
  • pseudoefedrina, in quantitativi superiori a 2400 mg per ricetta.

 

Al decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della salute 22 Dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro della Salute 31 Marzo 2017.

 

Conseguentemente è inserito un nuovo elemento nella Tabella “Particolare” (tipo tabella n. 17 dell’archivio filtabel di Banca Dati Farmadati Italia) riferito alla sostanza Pseudoefedrina:

  • Codice: VZ
  • Descrizione breve: VIETATO PRES/PREP DIMAG>2400MG
  • Descrizione estesa: DIVIETO DI PRESCRIZIONE E ESECUZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI SCOPO DIMAGRANTE IN QUANTITATIVI SUPERIORI A 2400MG/RICETTA

Per la sostanza medicinale Efedrina, è già attivo l’elemento VG = DIVIETO DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE.

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