Assistenza sanitaria integrativa

La Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 Giugno 2016 pubblica il Decreto del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute: “Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001”, in vigore dal 14 Giugno 2016.

 

Sulla base dei Regolamenti (UE) 609/2013 e (UE) 824/2014 e alla luce dell’evoluzione normativa in corso, il Decreto modifica gli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 del D.M. 8.6.2001 pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2001.

In particolare, il comma 1 dell’art. 1 del D.M. 8 giugno 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l’erogazione dei prodotti alimentari di seguito elencati:

  • alimenti a fini medici speciali per persone affette da malattie metaboliche congenite;
  • alimenti a fini medici speciali per persone affette da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
  • alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine» per persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.».

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