[Regione Lazio] Farmaci per la terapia del dolore – CHIARIMENTI

Il Testo Unico DPR 309/90 prevede che alle Farmacie è consentita l’erogazione di un’eccedenza nelle quantità prescritte, rispetto alla posologia indicata, esclusivamente nel caso in cui questa sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nella confezione eccedente. Nel caso in cui la ricetta prescriva complessivamente una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore (anche telefonicamente).

In relazione ad alcune criticità evidenziate relativamente alle ricette SSN per la terapia del dolore, la Regione Lazio ha emanato una circolare chiarificatrice sulla dispensazione in SSR (n. 77397GR/11/02 del 12.02.2016).

 

La ricetta deve contenere il codice “TDL” (terapia del dolore severo) per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa, inserito nelle apposite caselle destinate al codice di esenzione nazionale.
La prescrizione dei farmaci per TDL non deve superare i 30 (trenta) giorni di terapia.
Per consentire al Farmacista la necessaria verifica, sulla ricetta SSR deve essere indicata la posologia.
Qualora il codice TDL non sia inserito, l’assistito potrà ritirare un massimo di confezioni in base all’esenzione indicata. Nel caso in cui sia apposta altra esenzione equipollente (esempio 048), il numero massimo di confezioni erogabili segue il codice indicato dal medico fermo restando il limite massimo di 30 giorni di terapia. È comunque necessaria l’apposizione della posologia.

 

N.B. La circolare regionale è stata inviata e ricevuta in data 12 Febbraio 2016 e quindi sono fatte salve le ricette spedite antecedentemente a tale data.

 

 

Con la Comunicazione n. 65/16 del 17 Febbraio 2016 Federfarma Roma ha chiarito alcuni punti circa quanto riportato nella circolare regionale su citata che ha di fatto regolamentato la nuova esenzione TDL.

 

Le ricette con tale codice di esenzione dovranno essere inserite nel raggruppamento di tariffazione STUPEFACENTI.
I medicinali oggetto di tale nuova disposizione sono tutti i farmaci utilizzati per la Terapia del Dolore di cui in allegato (la maggior parte di essi fa parte dei famosi farmaci derubricati nel 2009).

Pertanto è fatto chiaro che:

  1. per tutti i medicinali stupefacenti, siano essi per la terapia del dolore (Morfina, Oramorph, Jurnista, ecc.) che per altre patologie (es. Luminale, Rivotril, ecc.) non è mai dovuto il ticket, ma solo l’eventuale differenza di prezzo (ad eccezione fatta per le esenzioni G…, V…);
  2. tutti i medicinali stupefacenti, siano essi per la terapia del dolore che per altre patologie, sono al momento esclusi dalla ricetta elettronica;
  3. in caso di:
    • N barrata: max due confezioni, no ticket si differenza di prezzo, obbligo della posologia e quindi max 30 giorni di terapia;
    • esenzione S…, L…, C…, E…, F…, o patologia rara R… ecc.: max due confezioni, no ticket si differenza di prezzo, obbligo della posologia e quindi max 30 giorni di terapia;
    • esenzione per patologia O…: max sei confezioni, no ticket si differenza di prezzo, obbligo della posologia e quindi max 30 giorni di terapia;
    • esenzione G…, V…, max due confezioni, no ticket no differenza di prezzo, obbligo della posologia e quindi max 30 giorni di terapia;
    • esenzione TDL: obbligo di posologia, numero di confezioni tali da coprire 30 giorni di terapia in relazione alla posologia, no ticket, sì differenza di prezzo. Se la ricetta prevede più di sei confezioni, il farmacista fotocopia la ricetta SSN e attacca le fustelle aggiuntive sulla fotocopia.
  4. La posologia è sempre obbligatoria anche in presenza di ricetta che prescrive una sola confezione. Tuttavia è da tenere presente che il farmacista può comunque procedere alla dispensazione in quanto qualunque sia la posologia non può sconfezionare. Consegnerà, quindi, la singola confezione prescritta.

 

ATTENZIONE. Alcuni medicinali, seppur utilizzati per il dolore (Contramal, Toradol, ecc.), non fanno parte del DPR 309/90 – Testo unico sugli Stupefacenti – e quindi formalmente esclusi dall’obbligo della posologia. La dispensazione di tali medicinali segue le normali regole convenzionali.

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